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COME SI SVOLGE LA PROCEDURA ADR?

  • 4 Giugno 2020
  1. La procedura ADR potrà svolgersi, su istanza delle parti:
    • tramite incontri del Conciliatore con le parti presso una sede di CONCILIACONSUMATORI SRL;
    • mediante strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.
  2. Nel caso in cui venga richiesta una procedura basata su incontri fisici fra il Conciliatore e le parti, gli incontri si terranno presso la sede CONCILIACONSUMATORI SRL più vicina alla residenza del consumatore ovvero presso un’altra sede scelta congiuntamente dalle parti.
  3. La Segreteria, sentito il Conciliatore, potrà comunque decidere l’utilizzo di strumenti di comunicazione  a distanza  (quali, a titolo d’esempio, servizi di videoconferenza, emailchat, telefono) in luogo dello – o in aggiunta allo – svolgimento degli incontri fisici per facilitare la partecipazione delle parti e rendere più rapida ed efficiente la procedura; sarà anche possibile tenere incontri in cui una parte sia presente fisicamente in sede e l’altra sia collegata a distanza tramite strumenti di comunicazione telematici.
  4. La procedura ADR avrà inizio entro 30 giorni dall’adesione della parte convenuta, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.
  5. Le parti partecipano alla procedura personalmente o, per giustificati motivi, mediante un proprio rappresentante munito di tutti i poteri negoziali.
  6. Le parti hanno la facoltà – ma non l’obbligo – di farsi assistere da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di  consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.
  7. In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria, con congruo anticipo, chi parteciperà alla procedura ADR o a parti di esso, nonché, se assistite da avvocati, le generalità dei legali che le assistono.
  8. La procedura avrà una durata massima di 90 giorni dal ricevimento della domanda d’avvio; tale termine, se necessario, potrà essere prorogato, una sola volta, di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione alle parti.
  9. Il Conciliatore conduce l’incontro senza formalità di procedura e potrà sentire le parti congiuntamente e separatamente.