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Mediazione

COS'È LA MEDIAZIONE

La mediazione ha lo scopo di aiutare le parti nella ricerca di un accordo amichevole.  La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

I suoi vantaggi sono:

  • È rapida
  • È economica
  • Favorisce la ripresa dei rapporti tra le parti

Conciliare una lite significa:

  • Non dover attendere molti anni (in media 1502 giorni) per avere un decisione definitiva;
  • Non dover sostenere gli ingenti costi dei diversi gradi del processo;
  • Non dover essere esposto ai normali rischi di un processo quali: il rigetto della domanda, la morte e/o il fallimento e/o l’impossidenza della controparte;
  • Trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in tempi ragionevoli (max 30 giorni);
  • Poter recuperare i rapporti (economici e/o personali) con le parti;

Le parti hanno modo di ricomporre la controversia in tempi rapidi e attraverso una procedura snella che facilita il raggiungimento dei rispettivi interessi, in secondo luogo la mediazione permette alle parti di essere i veri protagonisti in quanto, diversamente da quanto accade in sede di giustizia ordinaria, sono loro stessi a rappresentare i propri fini dinnanzi al Mediatore, puntando così al raggiungimento di un accordo rispondente agli interessi di entrambe le parti. Inoltre le parti mediante la mediazione hanno modo di ricucire i rapporti pregressi nel segno della fiducia reciproca e della continuità.

Chi sceglie la via della mediazione dimostra un atteggiamento costruttivo di cui il giudice, in sede processuale, tiene conto in quanto espressamente previsto dall’art. 8, comma V del D.Lgs. 28/2010. La cultura della mediazione è la cultura del buonsenso, una cultura che punta a ricostruire e mai a distruggere. Rappresenta un tentativo eticamente corretto e chi lo promuove dimostra una reale e concreta volontà di trovare una equa risoluzione ad un conflitto.

Dal marzo 2011 il ricorso alla mediazione è diventato obbligatorio per tentare di risolvere alcune tra le piú comuni controversie civili e commerciali.

FAQ

  • È fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti;
  • All'esito dell'incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione);
  • Il mediatore redige un verbale che attesta l'esito della procedura;
  • Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione;
  • Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione;
  • Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:

  • Diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
  • Divisione e successioni ereditarie (mediazione civile);
  • Patti di famiglia (mediazione civile);
  • Locazione e comodato (mediazione civile);
  • Affitto di aziende (mediazione civile);
  • Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • Condominio (mediazione civile);

Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).

LA MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.


LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare con ordinanza le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti. Anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio.


LA MEDIAZIONE VOLONTARIA

Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.
Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.

  1. Scarica il modello PDF  dell'istanza (Istanza di mediazione)
  2. Compila attentamente l'istanza in tutte le sue parti.
    Attenzione: l'istanza compilata in modo incompleto o errato è considerata dall'Organismo come non pervenuta
  3. Procedi con il versamento delle spese di procedura utilizzando una delle seguenti modalità:
    • Bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
      Conciliaconsumatori srl
      IBAN: IT 49 A 07066 76600 000000105890 - BCC dei Comuni Cilentani Soc. Coop.
    • Pagamento tramite Vaglia Postale intestato a "Conciliaconsumatori srl"
  4. Deposita l'istanza, unitamente alla ricevuta del pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
    • Via Fax al numero 0828 19 99 089
    • Via Email all'indirizzo info@conciliaconsumatori.it
    • A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Conciliaconsumatori srl - Via Fravita, 8 - 84044 - Albanella (SALERNO)
    • Via PEC all'indirizzo conciliaconsumatorisrl@pec.it
  5. Ricevuta l'istanza, Conciliaconsumatori srl entro 15 giorni fissa il primo incontro tra le parti e nomina il mediatore.
    Attenzione: i termini sono sospesi durante i periodi di chiusura per ferie che saranno sempre anticipatamente e debitamente comunicati e pubblicizzati in Home Page
  6. Conciliaconsumatori srl invita ufficialmente la controparte a presentarsi il giorno fissato, chiedendole di inoltrare la domanda di adesione alla mediazione.

Le modalità di pagamento della Conciliaconsumatori srl sono :

BONIFICO BANCARIO Intestato a: Conciliaconsumatori srl IBAN: IT 49 A 07066 76600 000000105890 - BCC Magna Grecia Soc. Coop. Causale: SPESE MEDIAZIONE (e nome delle parti)
VAGLIA POSTALE Intestato a Conciliaconsumatori srl