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Improcedibilità o improponibilità della domanda ADR AGCOM – Sezioni Unite: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, in materia di telecomunicazioni, rende improcedibile la domanda

Improcedibilità o improponibilità della domanda ADR AGCOM – Sezioni Unite: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, in materia di telecomunicazioni, rende improcedibile la domanda

Improcedibilità o improponibilità della domanda ADR AGCOM – Sezioni Unite: il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, in materia di telecomunicazioni, rende improcedibile la domanda

  • 3 Settembre 2021

Sentenza Cassazione Civile n.8241del28.04.2021

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 8241 del 28 aprile 2020  è stata chiamata a dirimere l’acceso dibattito relativo alla obbligatorietà del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 249/1997  e in particolare la Terza Sezione ha chiesto alle Sezioni Unite di indicare se, dal mancato assolvimento dell’obbligo in oggetto, consegua l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda.

Ebbene, nella pronuncia n. 8241/2020, le Sezioni Unite hanno affermato che il mancato proponimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità della domanda e non già alla sua improponibilità.

Il dubbio interpretativo nasce proprio dal testo della L. n. 249/1997, ove si legge che per le controversie riguardanti le telecomunicazioni “… non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione …”; mentre, nel regolamento approvato con delibera dell’Autorità n. 173/2007/CONS, nel caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 249/1997, è previsto che la domanda giudiziale debba ritenersi “improcedibile”.

La Corte, guardando alla disciplina prevista per le altre ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione (anche preesistenti all’introduzione di quello in materia di telecomunicazioni, come ad es. la conciliazione in materia tributaria di cui all’ art. 17 bis del D. Lgs n. 546/1992), nonché alla disciplina dettata dall’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha osservato come nessuna disposizione regolante gli istituti di conciliazione obbligatoria, preveda, quale conseguenza al mancato esperimento del tentativo in parola, l’improponibilità del giudizio. Stessa cosa dicasi per l’istituto della negoziazione assistita introdotto dal D. L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014.

Ne consegue, pertanto, secondo le SS.UU. che non possa pervenirsi ad una conclusione diversa dalla improcedibilità della domanda.

Il giudizio eventualmente instaurato, senza aver preventivamente attivato la procedura conciliativa, pertanto, non si concluderà con una pronuncia in rito, afferma la Cassazione; al contrario, il giudice, facendo salvi tutti gli effetti della domanda giudiziale, dovrà sospendere il processo e fissare un termine per consentire alle parti di esperire il tentativo ed, eventualmente, proseguire il giudizio dinanzi a sé.

Sentenza Cassazione Civile n.8241del28.04.2021

 

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