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LA MEDIAZIONE CIVILE RIFORMATA: IL PROFILO FISCALE tra novità e problematicità in seguito alla c.d. riforma Cartabia

LA MEDIAZIONE CIVILE RIFORMATA: IL PROFILO FISCALE  tra novità e problematicità in seguito alla c.d. riforma Cartabia

LA MEDIAZIONE CIVILE RIFORMATA: IL PROFILO FISCALE tra novità e problematicità in seguito alla c.d. riforma Cartabia

  • 9 Maggio 2022

Commento a cura della dott.ssa Lima Simona,

laureata con lode presso l’Università degli Studi di Salerno.

Con l’entrata in vigore della Legge delega, numero 206 del 26 novembre 2021 si è dato il via ai lavori di preparazione della riforma sul procedimento civile. Con il decreto del 14 gennaio 2022 la ministra Cartabia ha istituito presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia sette gruppi di lavoro per l’elaborazione del Decreto legislativo, che dovrà essere ultimato entro il 15 maggio 2022.

Tra i vari profili del procedimento civile, un certo interesse ricadrà anche sul tema delle c.d. ADR, in particolare sulla mediazione civile, entrata in vigore per la prima volta con il noto D. lgs. n. 28/2010 e successivamente oggetto di diversi aggiornamenti e modifiche, con cui è stata definita come un’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, ex art. 1 comma 1 D.lgs. 28/2010.

In seguito alla riforma di cui si è detto, ne uscirà sicuramente ricca di novità, ma diversi dubbi già maturano su alcuni aspetti, privi di una chiara regolamentazione.

 

  1. Incentivi fiscali

 

Uno dei primi aspetti che è interessato dalla suddetta riforma, è il profilo economico del procedimento di mediazione, in cui sono state disposte una serie di risorse che, da un lato, tendono a riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali, e dall’altro sono dirette a rendere più efficiente, nonché a incentivare il ricorso alla mediazione.

 

Tra gli obiettivi che si è posto il legislatore, in tale ambito, vi è:

– incrementare la misura dell’esenzione dell’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3 del D.lgs. n. 28/2010, che attualmente fissa il valore in € 50.000,00.

Pertanto, la legge delega non ha indicato l’ammontare di tale misura, ma sulla base della relazione tecnica sottoposta al Parlamento[1], è stato ipotizzato il raddoppio, da € 50.000 a € 100.000.

– semplificare la procedura prevista per la determinazione del credito di imposta, prevista dall’articolo 20 del D.lgs. n. 28/2010.

Attualmente la disciplina è molto più complessa in concreto, poiché la norma consente di ottenere un credito commisurato all’indennità versata all’organismo di mediazione, sino a un massimo di € 500,00, in caso di accordo e di importo dimezzato in caso di insuccesso. Tuttavia, la difficoltà nel beneficiarne è data dal fatto che il Ministero della giustizia ogni anno deve individuare le risorse da impiegare a questo scopo e che il credito di imposta di cui il cittadino può usufruire sia determinato in proporzione alle richieste e alle risorse stanziate; inoltre lo stesso Ministero deve indicare di volta in volta all’interessato l’importo spettante e deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e dei crediti;

– riconoscere un credito di imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nel corso della procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;

– riconoscere un credito di imposta commisurato al contributo unificato, eventualmente versato dalle parti nel giudizio estinto in seguito al raggiungimento di un accordo di mediazione;

– prevedere un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per ammissione al patrocinio a spese dello stato;

– riformare le spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.

– uno degli aspetti che desta maggior attenzione è la previsione dell’attivazione del patrocinio a spese dello Stato anche nella procedura di mediazione, per i soggetti meno

abbienti.

 

Per garantire il perseguimento dei già indicati obiettivi, il legislatore, al comma 39 della legge delega, ha stanziato 4,4 milioni di euro per il 2022 e 60,4 milioni per il 2022.

Pertanto, tali misure, secondo quanto stabilisce il comma 4, saranno oggetto di monitoraggio, al fine di verificare l’emersione di eventuali scostamenti al limite di spesa programmato; in caso di superamento di quest’ultimo, ne deriverebbe il correlato aumento del contributo unificato.

 

Il finanziamento dedicato alla mediazione civile ha sicuramente dei vantaggi, in quanto, da un lato, offre una forma di giustizia complementare a quella ordinaria, ma, da un altro, riduce altresì la pressione sugli uffici giudizi, per cui favorisce il conseguimento dei risultati prospettati a livello comunitario[2].

Tuttavia, sorgono al contempo delle perplessità, a partire dalla prima misura che si è intesa adottare, in quanto l’ammontare dell’importo oggetto di esenzione è abbastanza considerevole, per cui potrebbe prospettarsi anche l’ipotesi di condotte elusive, per cui ricadrebbe sullo stesso organismo di mediazione e sul mediatore l’ulteriore compito di valutare attentamente l’intenzione che le parti hanno di conciliare, escludendo quella invece di agevolare semplicemente eventuali operazioni economiche.

Ulteriore aspetto problematico è quello relativo all’introduzione del patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile. Per quanto riguarda le materie in cui è ammessa l’obbligatorietà della mediazione civile, non si profila più alcun dubbio in seguito alla posizione presa dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, depositata il 20 gennaio 2022, con cui è stata affrontata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 74, comma 2, 75, comma 1 e 83, comma 2 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 che escludeva la possibilità di liquidare il compenso a carico dello Stato qualora l’attività difensiva fosse stata espletata esclusivamente in sede di mediazione. Ebbene, la Consulta ha rilevato l’illegittimità delle suindicate norme, poiché lesive del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost. e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto bisogna consentire nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche ai non abbienti di poter adempiere un tale obbligo.

La stessa Corte, in tale occasione, ha ravvisato la necessità di introdurre una chiara disciplina del patrocinio a spese dello stato, che possa essere esteso anche ai casi in cui la mediazione non è condizione di procedibilità.

Pertanto, anche in seguito all’emanazione della Legge delega in questione sono presenti ancora incertezze per la mediazione facoltativa, o per quella obbligatoria conclusasi con accordo prima che la lite abbia inizio.

La legge delega non ha chiarito questo aspetto, lasciando ancora varie perplessità.

La Giurisprudenza, invece, sul punto abbraccia orientamenti contrastanti: parte della giurisprudenza di merito ritiene che il raggiungimento di un accordo prima della proposizione della domanda, se la mediazione è obbligatoria, non esclude la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato[3], poiché questo si estende a tutte le attività stragiudiziali necessarie per poter agire, strettamente legato al mandato di difesa. Tale orientamento è avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità che lo ammette per le attività stragiudiziali “strettamente dipendenti dal mandato di difesa”, da considerare strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali[4]. Di avviso opposto è altra parte della giurisprudenza, la quale nega che possa essere esteso il patrocinio a spese dello Stato alle attività stragiudiziali[5].

Posizioni di questo tipo, così rigide ed esclusive, possono indurre l’avvocato a non consigliare la mediazione, innanzitutto a favore del cliente che non può farsi carico delle relative spese, così ledendo la finalità deflattiva dell’attività di mediazione[6].

Per tale ragione sarebbe auspicabile che il legislatore possa chiaramente disporre l’estensione dell’istituto a tutte le forme di mediazione, al contempo, però, stanziando i fondi necessari per poter fruire del beneficio fiscale e avvalorare l’attività difensiva dell’avvocato!

 

Matinella, 9 maggio 2022

Simona Lima

 

[1] V. dossier 225/1 relativo al DDL n. 1662 (Senato – XVIII legislatura), al link https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/52664_dossier.htm.

[2] M. LUPANO, La riforma della mediazione, disponibile al sito web <https://www.judicium.it/la-riforma-della-mediazione/>.

[3] Trib. Firenze, 13 gennaio 2015, in adrintesa.it; Trib. Firenze, 13 dicembre 2016, in altalex.com; Trib. Ascoli Piceno, 12 settembre 2016, in concilialex.it; Trib. Bologna, 13 settembre 2017, in mediazioneiima.it.

[4] Cass. civ., 19 aprile 2019, n. 9529.

[5] Cfr. Cass. civ., 23 novembre 2011, n. 24723; Cass. civ., 31 agosto 2020.

[6] M. LUPANO, La riforma della mediazione, cit.

 

1 Commento

LUIGI PALUCCI
La comunicazione del Ministero della giustizia ancora non mi perviene nonostante siano trascorsi alcuni anni da quando ho concluso positivamente un arbitrato a Roma e questo ha riguardato anche i miei parenti. Chiedo gentilmente se puo' suggerirmi come ottenere il credito spettante. Grazie

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